Vaccino

Si ricorda che entro il 10 marzo 2018, i genitori, che, in base all’art. 5 del decreto-legge n. 73 del 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia:

  • copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL;
  • oppure il certificato vaccinale;
  • oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.

 I genitori che, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori sono tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento.

 SCUOLA DELL’INFANZIA: La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell’anno scolastico le scuole dell’infanzia.

Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali sarà escluso dall’accesso ai servizi, pur rimanendo iscritto alla scuola dell’infanzia, dove sarà nuovamente ammesso, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: l’eventuale omissione della presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà segnalata all’ASL di riferimento al fine di avviare la procedura prevista per il recupero dell’adempimento (Decreto Legge n. 73/2017, art. 1, c. 4).

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