DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU Serie Generale n.80 del 5-4-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013

Art. 5     Accesso civico 

  1.  L'obbligo   previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

  2. La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

  3.   L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamento  ipertestuale.

  4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

  5. La tutela del diritto di accesso civico  e'  disciplinata  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104, cosi' come modificato dal presente decreto.

  6.  La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del Responsabile della trasparenza,  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui all'articolo 43, comma 5.

 

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